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TITOLO VIII ((TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO)) CAPO I PROFILI GENERALI

(( 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04