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CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ((dall'interessato medesimo)). 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04