TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04