TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
(( 1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. 2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04