TITOLO II ((AUTORITA' DI CONTROLLO INDIPENDENTE)) CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(( . 1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro. ))
← Art. 154-bis. · All articles · Art. 155. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04