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TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(( 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04