TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO CAPO I PRINCIPI GENERALI
(( 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04