CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE
(( 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica. ))
← Art. 89. · All articles · Art. 90. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04