Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, ((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04