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Capo III TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE Sezione I Disposizioni processuali

(( 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. 2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04