Capo III TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE Sezione I Disposizioni processuali
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. 2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili. 3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04