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Capo IV ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE Sezione I Domande in generale

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell'invenzione; d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'. (( 2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04