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((Sezione IIBis)) ((Decadenza e nullita' dei marchi d'impresa registrati))

(( 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato alle parti. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04