Sezione IV Termini
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. ((2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04