Capo VI ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice. 2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria. 3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
← Art. 215. · All articles · Art. 217. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04