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Capo VI ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d). 2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04