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Capo VII GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04