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Capo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Sezione I Marchi

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e' stato registrato. Nota all'art. 232: - Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04