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Sezione IV Invenzioni

(( 1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04