Sezione III Disegni e modelli
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e di individualita'.
← Art. 34-bis. · All articles · Art. 36. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04