Sezione IV Invenzioni
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. · Italy
(( 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. )) 2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle)) rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. (( 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04