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Sezione IV Invenzioni

(( 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04