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((Sezione IVBIS Invenzioni biotecnologiche))

(( 1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04