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Sezione V I modelli di utilita'

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04