Parte IV — SICUREZZA E QUALITA' - - Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI
1. Il provvedimento adottato ((dalle Autorita' di vigilanza)) che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. 2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione ((dei provvedimenti di cui al comma 1)), agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti. 3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78)).
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