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Titolo II RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricita'. (( 2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27