((Titolo IV)) Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria ((Capo I)) Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
← Art. 28. · All articles · Art. 30. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27