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Sezione IV ((Disposizioni generali))

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo. 2. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis. ((3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.)) ((25))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-08-27