CAPO III — ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO SEZIONE I ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI
1. I prestatori di servizi di pagamento ((ed eventuali loro intermediari)) che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalita' dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito. 2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalita' dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente. 3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle ((di cui al comma precedente)), il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalita' dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalita' dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04