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SEZIONE II — TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA

1. Quando un ((consumatore)) versa ((contanti)) su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'((utente)) non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04