lexiara

art_34-septies

(( 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio. 2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 34-octies, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.)) ((3))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04