((TITOLO IV-BIS — (Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta) )) ((CAPO I))
1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. (3) 2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al ((comma 1)). Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
← Art. 34-bis. · All articles · Art. 34-quater. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04