TITOLO VII — (Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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