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CAPO II — AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il consenso del pagatore e' un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non puo' considerarsi autorizzata. 2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento e' prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. ((Il consenso a eseguire operazioni di pagamento puo' anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.)) 3. ((Il consenso puo' essere dato)) prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento. 4. ((Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento puo' essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.)).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04