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CAPO II — AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

(( 1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. 2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE. 3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04