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art_5

1. Gli articoli da 28 a 37 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono abrogati. 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "presente titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I" e la parola: "autorizzato" e' sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; b) al comma 2 le parole: "all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e la parola: "titoli" e' sostituita dalle seguenti: "strumenti finanziari". 3. All'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 3 dopo le parole: "del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo III"; c) al comma 4 le parole: "nel sistema centralizzato della Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la societa' di gestione accentrata". 4. All'articolo 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; b) al comma 6 dopo le parole: "ciascun intermediario" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,". 5. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,". 6. L'articolo 45 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' abrogato.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04