art_4
1. Gli istituti di moneta elettronica iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire la propria attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attivita', a meno che non siano stati iscritti ovvero siano in corso di iscrizione, ai sensi del comma 2, nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 2. La Banca d'Italia iscrive nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, gli istituti di moneta elettronica che: a) risultano iscritti prima del 30 aprile 2011 nell'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) presentino alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto un'apposita relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto e un programma di attivita' redatto in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. 3. In deroga al comma 1, gli istituti di moneta elettronica, iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che beneficino della deroga prevista dal previgente articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire l'attivita' fino al 30 aprile 2012 ovvero, se posteriore, fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto, secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari. Decorso tale termine cessano la propria attivita', a meno che non siano stati iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1,comma 3, del presente decreto, ovvero sia in corso un procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche al fine di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti dopo il 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto; l'istanza e' corredata della sola documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto nonche', ove intendano avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, di quella attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione prevista dal medesimo articolo. In difetto dei requisiti, o in caso di mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione, essi possono proseguire la propria attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attivita', a meno che non sia in corso il procedimento di autorizzazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 per gli istituti di moneta elettronica che possono continuare ad operare secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari, e' abrogata ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, la delibera CICR del 4 marzo 2003 recante attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta elettronica (Imel): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli Imel, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di Imel comunitari. Note all'art. 4: Il testo previgente dell'art. 114-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 114-bis. (Emissione di moneta elettronica). 1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi' attivita' connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalita' indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria.". Il testo previgente dell'art. 114-quater del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 114-quater.(Vigilanza). 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140 (280). 2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.". Il testo previgente dell'art. 114-quinquies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 114-quinquies. (Deroghe). 1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria; b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante; c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria. 3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04