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Capo III — Lavoro a tempo determinato

1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. (10) (11) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. ((Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.))La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131)). (5)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04