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Capo IV — Somministrazione di lavoro

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Note all'art. 30: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nella nota alle premesse.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04