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((Capo I-bis)) — ((Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE))

(( 1. Agli amministratori della societa' o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della meta'. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede della societa' o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della societa' o dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, puo' stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attivita' di collaborazione finalizzate al controllo della veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attivita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere. 4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.)) ((1))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04