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((Capo I-bis)) — ((Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE))

((1. La comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione e' redatta, e': a) depositata a cura degli amministratori della societa' o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio; b) pubblicata sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione e' messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.)) ((1))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04