Titolo VIII — DISPOSIZIONI FINALI
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.». 2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04