Titolo I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
(( 1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle societa' appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2. ))
← Art. 2. · All articles · Art. 3. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04