Sezione II — Valutazione
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ((e di passivita' computabili)) nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'. 2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04