Capo II — ((Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passivita' computabili))
1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. ((Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.)) 2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. ((Si applicano altresi' gli articoli 87 e 88.)) 3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite ((, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione)), come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata ((e quello delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno)) non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata. (( 4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a). ))
← Art. 28. · All articles · Art. 30. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04