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Capo III — Avvio e chiusura della risoluzione

(( 1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o piu' delle seguenti modalita': a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione; b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato; c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione di attivita'. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04