Capo IV — Misure di risoluzione Sezione I Disposizioni generali
1. Sono misure di risoluzione: a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita'; d) il bail-in. 2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
← Art. 38. · All articles · Art. 40. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04