lexiara

Sezione III — Bail-in

1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. 3. Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).

· All articles ·

Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04