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Capo V — Poteri di risoluzione

1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione. (( 2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti: a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori; b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento; c) delle banche centrali. )) 3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. (( 3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. 3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04