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Capo V — Poteri di risoluzione

(( 1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia puo' esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65. 2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le societa' finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti. 3. Non e' tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 4. La Banca d'Italia puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.)) ((3))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04